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lunedì 2 agosto 2010

“Nuove disposizioni in materia di interventi in favore dell’informazione e dell’editoria locale”


REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

Disegno di legge:

“Nuove disposizioni in materia di interventi in favore dell’informazione e dell’editoria locale”


RELAZIONE


Scopo dell’intervento che si propone è di sostenere l’editoria e l’informazione in Sicilia. Diversamente da altre regioni italiane, nella nostra manca una normativa specifica sull’informazione. Al contempo, occorre confrontarsi con l’innovazione tecnologica, ed in particolare con la crescita delle attività editoriali multimediali. Esistono versioni on line di giornali cartacei, giornali soltanto on line, nuove forme di informazione diverse da quelle tradizionali e assai più interattive, come quelle che si trovano nel citizen journalism, in certi blogs, in certi newsgroups. L’informazione e i prodotti culturali circolano su canali molteplici. Ciò consente l’apertura di possibilità inedite, ma pone anche problemi nuovi e delicati, ad esempio in materia di attendibilità delle fonti, di rispetto dei diritti della persona, di qualità dei prodotti editoriali messi in circolazione.
La funzione dell’editore (genericamente inteso, con riferimento sia all’informazione, sia ai libri, sia al multimediale) è sempre meno inerente alla realizzazione materiale del prodotto, e sempre di più concerne la garanzia della sua qualità. Attraverso il proprio marchio l’editore segnala a coloro che gli danno credito che certi prodotti meritano di essere presi in considerazione.
Occorre allora una legislazione che attribuisca alla Regione un ruolo strategico di sostegno all’innovazione. Secondo i principi comunitari, gli aiuti di Stato sono in linea di massima vietati, per il loro effetto distorsivo della libera concorrenza. Nel caso del Mezzogiorno, poi, tali aiuti, com’è noto, hanno il più delle volte mancato l’obiettivo di creare sviluppo, favorendo piuttosto la riproduzione di circoli viziosi di dipendenza e arretratezza. È quindi necessario che, sia per l’entità sia per le modalità, il sostegno che si andrà a offrire sia compatibile con le norme europee, e al contempo non si presti a cadere nella trappola dell’assistenzialismo e del contributo a pioggia, distribuito essenzialmente per reperire consenso, anche a soggetti inventati lì per lì. I potenziali beneficiari dovranno avere le carte in regola, il che significa quanto meno una rilevante attività svolta nel settore, una struttura organizzativa (ivi inclusi i rapporti lavorativi interni) appropriata, filoni di attività che si concentrino su temi rilevanti per il territorio. Ma dovranno anche dimostrare di guardare al futuro e al mondo globalizzato, il che significa tanto innovazione tecnologica quanto internazionalizzazione.
Uno degli obiettivi che la recente riforma ha attribuito all’Assessorato regionale dei beni culturali è quello della valorizzazione dell’identità siciliana. Ciò non va inteso soltanto nel senso della conservazione, quanto anche e soprattutto nella direzione di rendere visibili e internazionalmente fruibili gli aspetti più salienti di tale identità, il che avviene anche tramite la produzione di informazione e prodotti editoriali in genere, pensati per interloquire direttamente con la comunità dei siciliani nel mondo, che è vasta e diffusa, anche e soprattutto attraverso anche canali agevoli e poco costosi. Eccoci di nuovo a enfatizzare, quindi, i nuovi media e l’internazionalizzazione. L’ammodernamento tecnologico, la presenza sul web, l’innovazione nelle modalità di fruizione saranno quindi i criteri-guida per orientare l’azione di sostegno.
Con specifico riferimento all’informazione (tenendo anche conto del fatto che esistono diverse proposte presentate su iniziativa di deputati dell’Ars, e che in particolare su una di esse si è già registrato un ampio consenso) appaiono da perseguire obiettivi quali i seguenti: garantire la qualità dell’informazione, valorizzare il “giornalismo dei cittadini”, permettere che i lettori vengano a conoscenza di vicende importanti per le loro comunità nel loro linguaggio, esaltare il rapporto dell’informazione con il territorio favorendo nuove forme di giornalismo partecipativo.
I benefici previsti nel presente disegno di legge vanno ad aggiungersi a quelli di cui alla l.r. 9/2009.
L’art. 1 enuncia le finalità della legge. L’art. 2 elenca le attività di cui la regione si fa carico.
L’art. 3 prevede due interventi in grado di affrontare importanti criticità del settore. Il primo si colloca nella prospettiva strategica del consolidamento e della crescita delle imprese. Esso prevede la istituzione di un Fondo di rotazione destinato a finanziare, attraverso lo strumento responsabilizzante di un prestito da restituire in cinque anni ad un interesse pressoché nullo, investimenti tecnologicamente innovativi, che siano strettamente legati ai processi produttivi e ai prodotti caratteristici dell’attività di editoria e informazione. In questo modo si vuole sostenere l’impegno delle imprese nell’adeguamento della loro capacità competitiva in un contesto, come quello del mercato dell’editoria, caratterizzato da processi concorrenziali governati sia dalle politiche di taglio dei costi (e dei prezzi) sia dalle strategie di innovazione dei prodotti.
Il secondo intervento guarda alle difficoltà di finanziamento a breve termine. Esso integra quello precedente, e ne costituisce sotto diversi profili il presupposto. Le politiche di consolidamento e di crescita delle imprese, infatti, si proiettano nel medio medio/lungo termine; ma queste ultime possono adottarle soltanto se non hanno, o se sono in grado di superare, problemi di sostenibilità economico-finanziaria a breve termine.
L’intervento prevede la istituzione di un Fondo Garanzia Fidi che agevoli l’accesso al credito di esercizio. Pur non sottovalutando i problemi del costo del denaro, oggi per le imprese di piccole e medie dimensioni del settore le maggiori criticità provengono dalle difficoltà di accesso al credito. Per ragioni complesse e ben note, gli istituti di credito adottano criteri di valutazione del merito creditizio fin troppo selettivi, fino a determinare situazioni di totale inaccessibilità anche ad imprese che possiedono accettabili “fondamentali” tecnico-produttivi. E’ bene sottolineare come quello delle emergenze di finanziamento “a breve” nella gestione sia il primo fondamentale passaggio che porta le imprese dentro il circuito illegale dell’usura.
Il Fondo fornisce agli istituti di credito la copertura del 40% del rischio di insolvenza per crediti fino ad massimo di 7.500,00 euro concessi alle imprese del settore editoria ed informazione.
Tenendo conto della probabilità di insolvenza che emerge dalla osservazione dei dati sui finanziamenti a breve, si può ipotizzare che con la pur limitata dotazione finanziaria del ddl si potrà dare una risposta non marginale alla domanda delle imprese.
L’art. 4 elenca i destinatari, avendo come fine per un verso l’inclusione degli operatori rilevanti, innovativi e internazionalizzati, ma per altro verso anche l’apposizione di paletti che escludano soggetti improvvisati.
Con l’art. 5 la Regione assume l’impegno di promuovere e favorire la qualificazione e la formazione professionale degli operatori dell’editoria e dell’informazione.
Gli articoli successivi riguardano la presentazione delle domande, il regolamento attuativo, la compatibilità con la normativa comunitaria.















Disegno di legge: “ Nuove disposizioni in materia di interventi in favore dell’informazione e dell’editoria locale”


Art. 1
Finalità

1. La Regione sostiene e valorizza le attività di editoria e di informazione sul proprio territorio, promuovendo il pluralismo dell’informazione locale e l’innovazione nel sistema informativo regionale, senza interferire nella libera concorrenza e senza alterare la libertà di espressione.
2. La Regione favorisce l’abbattimento delle barriere all’accesso ai mezzi di informazione e di divulgazione della cultura da parte dei disabili sensoriali.
3. La Regione favorisce le esperienze giornalistiche in ambito giovanile ed universitario con particolare riferimento alla sperimentazione multimediale.
4. La Regione favorisce lo sviluppo di relazioni di sistema al fine di incentivare la piccola editoria e l’economia della conoscenza.


Art. 2
Attività regionali

1. In attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione pone in essere interventi finalizzati a:
a) sostenere l’attività editoriale e l’informazione periodica, realizzate da soggetti aventi sede in Sicilia, favorendo gli investimenti relativi all’innovazione tecnogica specificamente connessa ai processi produttivi e/o ai prodotti caratteristici del settore dell’editoria e dell’informazione.
b) promuovere la definizione e l’attuazione di progetti per la diffusione, l’analisi e la lettura della stampa d’informazione locale e per la formazione al giornalismo partecipativo e multimediale in ambito giovanile.

Art. 3
Interventi finanziari

1. Per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all’articolo 1, possono essere concessi prestiti senza interessi a carico di un apposito Fondo di rotazione, da restituirsi in cinque anni, per la copertura fino al 50% delle spese di investimento finalizzate all’innovazione tecnologica specificamente connessa ai processi produttivi e/o ai prodotti caratteristici del settore dell’editoria e dell’informazione.
2. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è determinata, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2007-2013, assegnate alla Regione Siciliana, in 4.000 migliaia di euro.
3. L’importo del prestito di cui al comma precedente comma 1 non può essere inferiore a 10 migliaia di euro o superiore a 50 migliaia di euro. Il limite minimo di spesa per singolo bene materiale o immateriale e/o intervento di ammodernamento, per potere accedere al prestito, è fissato in 500 euro.
4. I prestiti non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative. A tale scopo, il richiedente è tenuto a dichiarare, all’atto della presentazione della domanda, di non aver beneficiato e di non aver richiesto di beneficiare di altri interventi pubblici per i medesimi acquisti e/o interventi oggetto della domanda di prestito.
5. I beni acquistati o ammodernati avvalendosi del prestito non possono essere ceduti a terzi fino alla restituzione integrale del prestito medesimo, salvo il caso del fallimento dell’azienda.
6. In caso di mancato rispetto dei tempi e delle condizioni relative alla restituzione del prestito, l’amministrazione si rivale sulle attrezzature acquistate o ammodernate con il sostegno del prestito.
7. I soggetti inadempienti non potranno beneficiare di altri prestiti, né di altre provvidenze gestite dall’amministrazione regionale.
8. In considerazione delle considerevoli difficoltà che le imprese incontrano nell’accesso al credito di esercizio, è istituito nel bilancio della Regione, rubrica Dipartimento dei Beni culturali e dell’identità siciliana un Fondo Garanzia Fidi per i finanziamenti a breve termine richiesti dalle imprese dell’editoria e dell’informazione al sistema creditizio. Il Fondo copre il rischio di insolvenza in ragione del 40% dell’importo massimo di finanziamento richiesto. L’importo massimo del finanziamento richiesto è comunque fissato in € 7.500,00.
9. L’importo del Fondo di cui al precedente comma è determinato per l’anno 2010 in 100 migliaia di euro cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo al capitolo 378119 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2010.

Art. 4.
Destinatari

1. Gli interventi di cui all’articolo 3 sono erogati a favore di aziende editoriali a scopo di lucro, cooperative, associazioni editoriali, organismi iscritti all’anagrafe delle Onlus.
2. Gli editori aventi titolo devono avere sede legale ed attività produttiva in Sicilia, nonché essere muniti dei seguenti requisiti:
a) essere in regola con gli obblighi di legge in materia di trattamento contrattuale del
personale dipendente; nel caso di soggetti che gestiscono testate giornalistiche, a tutto il personale giornalistico dipendente devono risultare applicate le pertinenti norme dei contratti nazionali di lavoro giornalistico sottoscritti dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana;
b) essere in regola con i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali;
c) essere adempienti rispetto agli obblighi eventualmente assunti in applicazione della presente legge;
d) essere legalmente rappresentate da soggetti che non abbiano subito condanne definitive per delitti non colposi commessi in danno della Pubblica amministrazione o per altri reati gravi che incidano sulla moralità professionale degli stessi;
f) essere regolarmente registrate ai sensi della normativa vigente in materia di editoria;
g) essere in regola con gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di
trasparenza pubblicitaria.
3. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute a comunicare l’iscrizione, ove prevista, al registro degli operatori di comunicazione (ROC), di cui alla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001.
4. Le imprese di cui al comma 1, qualora siano costituite in forma societaria, sono altresì tenute a presentare l’elenco dei soci con il numero delle azioni o l’entità delle quote da essi possedute ovvero l’elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l’impresa giornalistica, nonché il numero delle azioni o l’entità delle quote da essi possedute.
5. Quanto alle iniziative di informazione giornalistica, per poter accedere al prestito:
a) il periodico di riferimento deve essere stato pubblicato con regolarità almeno nei due anni precedenti all’entrata in vigore della presente legge;
b) il periodico non deve figurare come supplemento di quotidiani;
c) la testata deve essere stata edita con periodicità regolare di almeno quarantadue uscite per i settimanali, ventuno uscite per i quindicinali, dieci uscite per i mensili, ovvero, per quanto riguarda i periodici online, contenga almeno cinquecento articoli l’anno regolarmente firmati;
d) se si tratta di un periodico cartaceo, deve avere copertura territoriale almeno provinciale e tiratura non inferiore alle mille copie per ogni uscita in vendita o in abbonamento postale;
e) i periodici dovranno contenere sezioni dedicate all’informazione locale ed alla valorizzazione di temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale della Sicilia e delle istituzioni operanti nella Regione;
f) i giornali cartacei devono avere le seguenti caratteristiche editoriali:
- impaginazione in colonne;
- foliazione di almeno dodici pagine;
- pluralità di contenuti informativi;
g) i periodici online devono contenere articoli di informazione, originali e firmati, su pagine web distintamente indicizzate e riscontrabili sui principali motori di ricerca;
h) entrambi i tipi di periodici dovranno prevedere in redazione almeno un giornalista professionista e non meno di due pubblicisti regolarmente iscritti all’albo professionale;
i) entrambi i tipi di periodici dovranno destinare, su base annua, almeno il 40 per cento degli spazi all’informazione regionale e locale (società e vita politica, cronaca, attività culturali, istituzioni), nonché, sempre su base annua, almeno il 20 per cento degli spazi alla pubblicità resa a pagamento secondo quanto previsto dal regolamento attuativo di cui al successivo articolo 8.
l) l’orientamento anche internazionale dei prodotti informativi costituisce titolo preferenziale per l’attribuzione dei prestiti.
6. Al fine di accedere ai benefici di cui alla presente legge, gli editori di libri, riviste e prodotti multimediali devono essere iscritti nel registro delle imprese della Regione siciliana da almeno due anni e in tale arco di tempo devono avere prodotto e distribuito, anche al di fuori del territorio regionale, almeno venti titoli.

Art. 5.
Interventi formativi e promozionali

1. La Regione, nell’ambito della programmazione degli interventi formativi e promozionali, promuove la realizzazione di appositi corsi di qualificazione professionale per la gestione organizzativa e per la qualificazione del personale del settore dell’editoria e dell’informazione. Tali corsi sono mirati ad agevolare l’acquisizione di abilità pratiche nel campo del giornalismo e dei nuovi media attraverso laboratori didattici a ciò finalizzati che prevedano la partecipazione di giornalisti professionisti, docenti universitari ed esperti di editoria.

Art. 6.
Modalità di presentazione delle domande di contributo

1. Le domande per ottenere i contributi regionali sono presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Le domande sono corredate di una relazione che illustri il programma per il quale è richiesto il contributo, la sua corrispondenza alle finalità della legge ed il bilancio dell’organismo richiedente, da presentarsi successivamente all’approvazione.

Art. 7.
Regola comunitaria de minimis

1. Gli interventi regionali previsti dalla legge sono disposti nel rispetto del Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998, in materia di aiuti di importanza minore.


Art. 8.
Regolamento attuativo

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale per i Beni Culturali e per l’Identità siciliana, previa delibera della Giunta Regionale, sono definite le modalità per l’erogazione dei prestiti, nonché quelle per la realizzazione delle iniziative di formazione e sensibilizzazione. Tra i criteri preferenziali vi saranno l’internazionalizzazione, la collaborazione e l’aggregazione tra diversi soggetti editoriali, la capacità di sperimentazione nell’ambito dei nuovi media e della multimedialità

Art. 9.
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della legge, le domande per ottenere i contributi di cui all’articolo 7 sono presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del regolamento di cui all’articolo 8 della presente legge.


Art. 10.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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